| LEGGE
46/90 relativamente al
TRATTAMENTO ACQUA
ART. 1
APPLICAZIONE: IMPIANTI PER EDIFICI AD USO CIVILE
1. Sono soggetti all’applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile.
A. Impianti dell’energia elettrica.
B. Impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne.
C. Impianti di riscaldamento e climatizzazione.
D. Impianti idrosanitari, di trasporto, trattamento,
uso, accumulo e consumo di acqua all’interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua
fornita dall’ente distributore.
E. Impianti di gas.
F. Ascensori, montacarichi, scale mobili.
G. Impianti antincendio.
2. Sono altresì soggetti all’applicazione
della presente legge gli impianti di cui al comma 1,
lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
ART. 9
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Al termine dei lavori l’impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
degli impianti realizzati nnel rispetto delle norme
UNI e CEI richiamate
all’art. 7.
La dichiarazione deve contenere:
• Numeri di Partita IVA
• Iscrizioni alla Camera di Commercio
• Tipologia dei materiali impiegati
• Progetto (ove richiesto)
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