| LEGGE
D.M. 443/90
ART. 4
CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
1. ADDOLCITORI
a) Dispositivo per rigenerazione automatica, almeno
ogni 4 giorni.
b) Sistema automatico di autodisinfezione durante la
rigenerazione; in difetto postdisinfezione continua.
c) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi
dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonchè
di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero
della Sanità.
d) Sistema di miscelazione tra acqua originaria e acqua
addolcita per mantenere la durezza ai punti d’uso
•15° f ed il contenuto di sodioioni non superiore
ai 150 mg/l come Na.
e) Resine alimentari.
2. ADDOLCITORI
a) Dosaggio proporzionale alla portata in qualsiasi
condizione di esercizio.
b) Reagenti con purezza prevista per l’utilizzazione
in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
c) Confezione riportante la composizione quali-quantitativa
e campo di impiego del prodotto.
d) Concentrazioni di cationi ed anioni aggiunti non
superiori ai valori-limite previsti dal D.P.R. n. 236/1988.
3. OSMOSI INVERSA
a) Funzionamento completamente automatizzato.
b) Dispositivo di non ritorno dell’acqua anche
sullo scarico.
c) Membrane ed altri componenti dell’impianto
devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali
destinati a venire a contatto con alimenti e bevande.
d) Qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle
del trattamento, l’impianto deve essere dotato
di un sistema di disinfezione continua, con cloro o
lampada U.V.
e) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi
dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonchè
di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero
della Sanità.
f) Nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo
di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo
e microfiltri.
g) Le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono
rispondere alle prescrizioni di purezza previste per
l’utilizzo nel campo alimentare o nel trattamento
acque potabili.
4. FILTRI MECCANICI
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete
sintetica o metallica con capacità filtrante
non inferiore ai 50 micron, facilmente lavabili, automaticamente
o manualmente.
5. SISTEMI FISICI (magnetici - elettrici -
elettromagnetici)
In mancanza di normativa nazionale volta a limitare
l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici
non ionizzanti, si stabilisce che esternamente a 5 cm
di distanza da questi dispositivi, non devono essere
mai superati i seguenti valori:
a) Campi magnetici statici ed a B = 1mT
frequenze fino a 50 Hz (Pari a 10 G 800 A/m)
b) Campi elettrici statici ed a E = 5 kV/m
frequenze fino a 50 Hz
c) Campi elettromagnetici E = 300 V/m
frequenze superiori a 50 Hz B = 2 µT
(Pari a 20 mG 1,6 A/m)
La rispondenza ai sopraindicati valori dovrà
essere certificata da istituti pubblici o privati di
comprovata competenza, italiani o Cee. Per i sistemi
fisici non è richiesta la presenza di contatore
a monte.
L’ammissibilità dal punto di vista sanitario
non sottintende un riconoscimento di efficacia delle
apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento
e sulla cui utilità pratica antincrostante e
disincrostante le ricerche in corso non sono ancora
giunte a risultati conclusivi.
6. FILTRI A STRUTTURA COMPOSTA
Potranno essere approvati dal Ministero della Sanità
qualora non risulti, mediante adeguata documentazione,
la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all’allegato
“I”.
ART. 5
ALTRE DISPOSIZIONI
1. FILTRI A CARBONE ATTIVO
Per i documentati rischi di proliferazione batterica
e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici
filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per
il trattamento delle acque potabili. Se integrati, invece,
con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare
gli inconvenienti da essi causati, rientrano fra quelli
precedenti (dispositivi a struttura composita).
2. ALTRE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI
AL RILASCIO DI IDONEITÀ
Esclusi i carboni attivi, sono ammesse le apparecchiature
riconosciute dalle Autorità Sanitarie Cee.
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