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LEGGE D.M. 443/90

ART. 4 CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

1. ADDOLCITORI
a) Dispositivo per rigenerazione automatica, almeno ogni 4 giorni.
b) Sistema automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione; in difetto postdisinfezione continua.
c) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonchè di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità.
d) Sistema di miscelazione tra acqua originaria e acqua addolcita per mantenere la durezza ai punti d’uso •15° f ed il contenuto di sodioioni non superiore ai 150 mg/l come Na.
e) Resine alimentari.

2. ADDOLCITORI
a) Dosaggio proporzionale alla portata in qualsiasi condizione di esercizio.
b) Reagenti con purezza prevista per l’utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili.
c) Confezione riportante la composizione quali-quantitativa e campo di impiego del prodotto.
d) Concentrazioni di cationi ed anioni aggiunti non superiori ai valori-limite previsti dal D.P.R. n. 236/1988.

3. OSMOSI INVERSA
a) Funzionamento completamente automatizzato.
b) Dispositivo di non ritorno dell’acqua anche sullo scarico.
c) Membrane ed altri componenti dell’impianto devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti e bevande.
d) Qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l’impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione continua, con cloro o lampada U.V.
e) Sistemi di disinfezione o post-disinfezione diversi dall’impiego del cloro, o suoi composti, nonchè di sistemi U.V., dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità.
f) Nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri.
g) Le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l’utilizzo nel campo alimentare o nel trattamento acque potabili.

4. FILTRI MECCANICI
Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o metallica con capacità filtrante non inferiore ai 50 micron, facilmente lavabili, automaticamente o manualmente.

5. SISTEMI FISICI (magnetici - elettrici - elettromagnetici)
In mancanza di normativa nazionale volta a limitare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti, si stabilisce che esternamente a 5 cm di distanza da questi dispositivi, non devono essere mai superati i seguenti valori:
a) Campi magnetici statici ed a B = 1mT
frequenze fino a 50 Hz (Pari a 10 G 800 A/m)
b) Campi elettrici statici ed a E = 5 kV/m
frequenze fino a 50 Hz
c) Campi elettromagnetici E = 300 V/m
frequenze superiori a 50 Hz B = 2 µT
(Pari a 20 mG 1,6 A/m)

La rispondenza ai sopraindicati valori dovrà essere certificata da istituti pubblici o privati di comprovata competenza, italiani o Cee. Per i sistemi fisici non è richiesta la presenza di contatore a monte.
L’ammissibilità dal punto di vista sanitario non sottintende un riconoscimento di efficacia delle apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento e sulla cui utilità pratica antincrostante e disincrostante le ricerche in corso non sono ancora giunte a risultati conclusivi.

6. FILTRI A STRUTTURA COMPOSTA
Potranno essere approvati dal Ministero della Sanità qualora non risulti, mediante adeguata documentazione, la rispondenza al protocollo sperimentale di cui all’allegato “I”.


ART. 5 ALTRE DISPOSIZIONI

1. FILTRI A CARBONE ATTIVO
Per i documentati rischi di proliferazione batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti, i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono ammessi per il trattamento delle acque potabili. Se integrati, invece, con altri materiali o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da essi causati, rientrano fra quelli precedenti (dispositivi a struttura composita).

2. ALTRE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI AL RILASCIO DI IDONEITÀ
Esclusi i carboni attivi, sono ammesse le apparecchiature riconosciute dalle Autorità Sanitarie Cee.

 



   
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